SPESE PER PORTATORI DI HANDICAP - APPROFONDIMENTI

 SPESE PER PORTATORI DI HANDICAP - APPROFONDIMENTI

Sono oggetto di detrazione le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap nell'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (lett. b) dell'art. 10 del TUIR) sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche quelli ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti a essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizionipersonali richieste anche mediante autocertificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:
– all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
– al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
– al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
– al personale con la qualifica di educatore professionale;
– al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
In particolare si precisa che la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute nell'interesse dei seguenti familiari, pure se non fiscalmente a carico:
– coniuge;
– figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
– discendenti dei figli;
– genitori e ascendenti prossimi, anche naturali;
– genitori adottivi;
– generi e nuore;
– suocero e suocera;
– fratelli e sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE Si ricorda che sono detraibili anche le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti.

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